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QUANDO UN MATRIMONIO E' NULLO

 

 

Per la Chiesa cattolica, il matrimonio è un patto con cui un uomo e una donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita. Esso è ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole. 

 

Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità. Inoltre, il patto coniugale, tra due battezzati, ha dignità di sacramento. 

 

La realtà del matrimonio sorge dal consenso manifestato legittimamente da due persone che siano giuridicamente abili. Tale consenso consiste nell’atto di volontà con cui l’uomo e la donna, con un patto irrevocabile, danno ed accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio. 

 

Da questa sintetica definizione del matrimonio cattolico, così come espressa dal Codice di Diritto Canonico ai canoni 1055-1057, consegue che la celebrazione del matrimonio richiede che il consenso sia posto tra un uomo e una donna giuridicamente abili che ne accettano le proprietà e le finalità e che la celebrazione stessa avvenga secondo le solennità previste dalla legge.

 

I motivi per cui un matrimonio può essere dichiarato nullo vanno inquadrati in quattro categorie: la presenza di impedimenti dirimenti non dispensati, il vizio di forma, il vizio del consenso e il difetto del consenso.

 

Ci sono inoltre situazioni particolari in cui si verificano le condizioni che permettono di chiedere la concessione di una dispensa per un matrimonio non consumato oppure non sacramentale. 

 

GLI IMPEDIMENTI
 

Il matrimonio è di per sé nullo già al momento del consenso, se nei contrenti o in uno solo di essi è presente un impedimento connesso all'età anagrafica, all'impotenza copulativa, all'esistenza di altro matrimonio precedentemente contratto e ancora valido, alla disparità di culto, ad un crimine commesso allo scopo di poter giungere all'altare con una determinata persona. 

Altri impedimenti possono sorgere dalla presenza di legami di consanguineità o di parentela tra i due contraenti. 

 

LA FORMA CANONICA
 

Per quanto riguarda la forma canonica, essa deve essere osservata se almeno una delle parti che si appresta a contrarre matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o è in essa accolta, fatta salva l'eventuale dispensa concessa dall'Ordinario del luogo e per gravi cause. 

La forma canonica consiste, sostanzialmente, nello scambio del consenso alla presenza del sacerdote, il quale deve chiedere e ricevere la manifestazione del consenso dei contraenti in nome della Chiesa e alla presenza di due testimoni.

Unica parziale eccezione alla forma canonica è costituita dal fatto che al matrimonio tra due parti orientali o tra una parte latina ed una parte orientale cattolica o non cattolica, può assistere validamente anche solo il sacerdote, senza dunque che sia necessaria la presenza di testimoni. 

I VIZI DEL CONSENSO


Nella stragrande maggioranza dei casi, i motivi che possono rendere nullo un matrimonio riguardano possibili difetti e vizi del consenso. Essi possono sorgere da un’incapacità psichica, da un difetto volontario del consenso o da un vizio della libertà del consenso medesimo.
Tali difetti e vizi devono essere necessariamente presenti al momento dello scambio del consenso affinché vi sia nullità del matrimonio. 

L'incapacità di adempiere ad uno o più obblighi essenziali del matrimonio, la mancanza di sufficiente uso di ragione o il grave difetto di discrezione di giudizio sono esempi di motivi che viziano la validità del matrimonio. Per la valutazione delle cause psichiche e della loro gravità, nel corso dell’istruttoria del processo (e talvolta anche nella fase preliminare all'introduzione della causa), si ricorre all’ausilio di un perito.
 

Oltre che per ciò che concerne la sfera psichica, un matrimonio può essere nullo anche nel caso in cui, al momento della celebrazione delle nozze, uno dei contraenti emetta un consenso caratterizzato da una discrepanza tra il consenso interno dell'animo e le parole e i segni adoperati nel celebrare il matrimonio. In questo caso ci si trova in presenza di un atto positivo di volontà, ossia di una decisione con cui viene escluso il matrimonio stesso (simulazione totale) oppure una sua proprietà o elemento essenziale (simulazione parziale). 

 

Si ha simulazione totale quando dal proprio consenso non si vuole far derivare alcun obbligo, bensì solo qualche eventuale vantaggio di natura estrinseca, per esempio di natura sociale o patrimoniale. 
Si è invece in presenza di simulazione parziale quando il soggetto vuole il matrimonio, ma lo priva positivamente di un suo elemento o proprietà essenziale. In questo caso, può essere esclusa la procreazione della prole oppure l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, l'obbligo della fedeltà verso l'altro coniuge, l’ordinazione al bene dei coniugi. Addirittura può essere esclusa la sacramentalità del matrimonio, ovvero il valore di sacramento che la Chiesa cattolica gli conferisce per sua stessa natura.
 

Il consenso matrimoniale può essere viziato anche da eventi che intaccano la possibilità di emetterlo liberamente. Si pensi ad esempio alla violenza fisica o al timore grave incusso ad uno o entrambi i contraenti. 


IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E GLI EFFETTI GIURIDICI
 

Oltre alla dichiarazione di nullità per una delle ragioni fin qui elencate, esiste la possibilità di chiedere la dispensa quando si è in presenza di un matrimonio non rato (cioè non sacramentale) o non consumato. Si tratta sostanzialmente di una grazia che viene concessa al termine di un procedimento amministrativo (non giudiziale, come invece avviene per le cause di nullità matrimoniale) qualora siano presenti determinate condizioni.
 

Il matrimonio non rato è quello contratto tra una parte battezzata e l'altra non battezzata, oppure tra due non battezzati. Pur godendo di una indissolubilità intrinseca, a determinate condizioni può essere sciolto dal Romano Pontefice o ipso iure nel momento della celebrazione di un nuovo matrimonio cui l’autorità ecclesiastica ha ammesso il battezzato.

Il matrimonio non consumato tra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, può essere invece sciolto per giusta causa dal Romano Pontefice (Privilegio Paolino) su richiesta di una o di entrambe le parti. Da sottolineare che per consumazione del matrimonio si intende il compiere tra i coniugi, « in modo umano, l’atto coniugale per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura e per il quale i coniugi divengono una sola carne ». 

 

Esistono svariati altri motivi che possono rendere nullo un matrimonio e riuscire a districarsi in questo ginepraio di concetti teorici e comprendere se effettivamente la validità del tuo matrimonio sia stata in qualche modo intaccata al momento dell'emissione del consenso non è opera di semplice realizzazione.

Per tale motivo, è necessario affidarsi ad un professionista del settore che sia realmente in grado di individuare la presenza dei presupposti che possono permetterti di iniziare un processo di dichiarazione di nullità. 

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L'Avvocato Rosalia Ganci è abilitata anche al patrocinio delle parti che intendono iniziare un processo di dichiarazione di nullità matrimoniale. E' tra l'altro regolarmente iscritta ormai da svariati anni all'albo dei patroni e procuratori del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo, presso cui è riuscita a condurre fino alla dichiarazione di nullità tantissimi casi matrimoniali da lei promossi e patrocinati.

 

Se dunque nutri il sospetto che il tuo matrimonio possa effettivamente essere nullo perché viziato da qualcuno dei motivi di nullità sommariamente elencati in questa pagina, chiedi una consulenza all'Avvocato Rosalia Ganci fissando un appuntamento con lei tramite l'apposito modulo di contatto.

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