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Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori 

Patrono e Procuratore presso i Tribunali Ecclesiastici

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IL PROCESSO DI NULLITA' MATRIMONIALE

 

 

Spesso viene erroneamente usata l'espressione "annullamento di matrimonio" per indicare l'attività svolta dai Tribunali Ecclesiastici attraverso la quale si pone fine al vincolo coniugale tra due persone sposate in Chiesa.

Per precisione, non si tratta di "annullare il matrimonio", bensì di determinare se, nel caso specifico, il vincolo sia valido o meno, ragion per cui si tratta di "nullità di matrimonio".

Potrebbe apparire come una sottile questione terminologica, ma in realtà non lo è. La Chiesa non può sciogliere un matrimonio, se questo risulti essere valido in quanto celebrato nel rispetto della forma canonica tra due persone che, con un atto positivo di volontà, hanno espresso e manifestato validamente il proprio consenso a contrarre matrimonio che è anche sacramento. 

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